IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25  maggio  1970, n. 364, istitutiva del Fondo di
solidarieta' nazionale in agricoltura;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina sul Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della   direttiva  92/49/CEE,  del  Consiglio  del  18  giugno  1992,
concernente disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti  l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita;
  Visto l'art. 127 del citato decreto legislativo n. 175 del 1995 che
stabilisce le procedure per l'emanazione di una normativa sostitutiva
dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale 21 marzo 1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 maggio 1996;
  Sulla  proposta  del  Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali,  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                         Rischi assicurabili

  1. Il presente articolo disciplina i contratti di assicurazione per
i quali e' ammesso il contributo dello Stato.
  2. I consorzi di difesa di cui alle leggi 25 maggio 1970, n. 364, e
15  ottobre 1981, n. 590, come modificate ed integrate dalla legge 14
febbraio   1992,  n.  185,  per  il  raggiungimento  delle  finalita'
associative,  possono  deliberare di far ricorso a forme assicurative
mediante  contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome
e per conto dei soci qualora essi non vi provvedono direttamente, con
societa'   di   assicurazione   autorizzate  all'esercizio  del  ramo
grandine.  Tali  contratti  possono riguardare, a scelta dei soci dei
consorzi:
    a)  il  risarcimento  dei  danni  subiti da determinate colture a
causa  della  grandine,  della  brina, del gelo o di altre avversita'
atmosferiche;
    b)  il  risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da
determinate   colture   a   causa   dell'insieme   delle   avversita'
atmosferiche  in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario
sul valore della produzione aziendale. I contratti possono riguardare
anche  i  danni  causati  da  fitopatie  qualora  siano  strettamente
collegate  al  verificarsi  di  avversita' atmosferiche, i danni alla
qualita', nonche' quelli causati da epizoozie;
    c)  il  risarcimento  dei  danni  subiti dalle colture prevalenti
negli  ordinamenti  produttivi  aziendali  a causa dell'insieme delle
avversita'  atmosferiche,  in  grado  di incidere in misura superiore
all'ordinario sulla produzione.
  3.  Con  decreto  del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali,  da  emanarsi  entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno
successivo, sentite le regioni, le province autonome e l'organismo di
rappresentanza  nazionale  dei consorzi di difesa, di cui all'art. 11
della  legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono stabiliti, con riferimento
a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture e le fitopatie,
nonche'  le garanzie oggetto dei contratti di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 2.
  4.  I  contratti  di  cui al comma 2 sono stipulati con societa' di
assicurazione  singole o partecipanti a consorzi di coassicurazione o
di  coriassicurazione,  ai sensi del regolamento CEE n. 3932/92 della
Commissione del 21 dicembre 1992.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:
             - Il testo dell'art. 9 della legge  n.  185/1992  (Nuova
          disciplina  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale)  e' il
          seguente:
             "Art. 9 (Contratti di assicurazione). - 1. I consorzi di
          difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n.  364,  ed  alla
          legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate ed integrate
          dalla  presente legge, possono, per il raggiungimento delle
          finalita' associative, deliberare di far  ricorso  a  forme
          assicurative  mediante  contratti  da stipulare anche dagli
          stessi consorzi in nome e per conto dei soci, con  societa'
          di   assicurazione   autorizzate   all'esercizio  del  ramo
          grandine. Tali contratti possono riguardare, a  scelta  dei
          soci dei consorzi:
               a)  il  risarcimento  dei  danni subiti da determinate
          colture a causa della grandine, della brina, del gelo o  di
          altre avversita' atmosferiche;
               b)  il  risarcimento  dei  danni  subiti  da strutture
          aziendali e da determinate  colture  a  causa  dell'insieme
          delle  avversita'  atmosferiche  in  grado  di  incidere in
          maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione
          aziendale. I contratti possono  riguardare  anche  i  danni
          causati  da  fitopatie qualora siano strettamente collegate
          al verificarsi di avversita'  atmosferiche,  i  danni  alla
          qualita' nonche' quelli causati da epizoozie;
               c)  il  risarcimento  dei  danni  subiti dalle colture
          prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali  a  causa
          dell'insieme  delle  avversita'  atmosferiche,  in grado di
          incidere   in   misura   superiore   all'ordinario    sulla
          produzione.
             2.  Con  decreto  del  Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste, da emanarsi, sentite  le  regioni  e  le  province
          autonome  nonche'  i  soggetti  di  cui  all'art. 21, comma
          primo, della legge 25 maggio 1970, n. 364,  e  all'art.  11
          della  legge  15 ottobre 1981, n. 590, entro il 30 novembre
          di  ogni  anno  per  l'anno successivo, sono stabiliti, con
          riferimento a territori agricoli omogenei, gli  eventi,  le
          colture  e  le  fitopatie  che  possono  essere oggetto dei
          contratti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
             3.  I  contratti  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          stipulati  da societa' di assicurazione aderenti ad uno dei
          consorzi costituiti ed operanti con le  modalita'  previste
          dall'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.
             4.  I  rischi che le societa' di assicurazione, aderenti
          ai consorzi di cui al comma 3, assumono con la stipulazione
          dei contratti di cui  al  comma  1  del  presente  articolo
          debbono  essere  ceduti  ai  consorzi  stessi  ai sensi del
          citato art. 21, commi  quarto  e  quinto,  della  legge  25
          maggio 1970, n. 364.
             5.   Sono  raddoppiate,  con  riferimento  alle  singole
          percentuali del rapporto  sinistri-premi,  le  aliquote  di
          accantonamento   stabilite  dall'art.  2  del  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          del 29 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          341 del 12 dicembre 1981, in base alle quali le societa' di
          assicurazione   autorizzate  a  termini  del  comma  3  del
          presente articolo sono tenute ad integrare,  alla  fine  di
          ciascun  esercizio,  la  riserva  dei premi per i rischi in
          corso.  E'  elevata  al  50  per   cento   la   percentuale
          dell'ammontare  dei  premi lordi dell'esercizio, dedotte le
          imposte a carico degli assicurati, al di sopra della  quale
          cessa  l'obbligo  dell'accantonamento integrativo. Sono del
          pari raddoppiate, per  ciascuna  percentuale  del  rapporto
          sinistri-premi,  le aliquote di utilizzo in base alle quali
          le imprese devono utilizzare l'accantonamento  integrativo.
          L'importo  dell'integrazione  della  riserva  dei premi non
          costituisce imponibile ai fini  fiscali.  Con  decreto  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste, le suindicate aliquote possono essere modificate.
             6.  Nel  caso  in  cui  per  due  anni  consecutivi  gli
          indennizzi   complessivi   pagati   dalle    societa'    di
          assicurazione  aderenti  ai  consorzi  di  cui  al  comma 3
          superino l'importo dei premi percepiti, esclusi  gli  oneri
          di  caricamento  e  compresa la percentuale di utilizzo, di
          cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato   di   cui   al   comma   5,
          dell'ammontare  dell'accantonamento  integrativo  stabilito
          dal medesimo comma 5, lo Stato interviene  per  il  tramite
          del  Fondo  di  cui  all'art. 1, nei limiti del 5 per cento
          delle disponibilita' dello stesso, quale riassicuratore  in
          eccesso  dei sinistri globali al 30 per cento del disavanzo
          dichiarato ed accertato con  riferimento  all'ultimo  anno.
          Alla  relativa  assegnazione  all'Istituto  nazionale delle
          assicurazioni  (INA)  provvede  con  proprio   decreto   il
          Ministro  dell'agricoltura e delle foreste. L'INA retrocede
          il  relativo  importo  fra  le  societa'  partecipanti   ai
          consorzi  secondo  un piano di riparto formato in base alla
          partecipazione di ciascuna  societa'  alla  formazione  del
          disavanzo globale.
             7.  Le  tariffe  dei  premi, distinte per prodotti e per
          comune,  nella  loro  articolazione   in   premi   puri   e
          caricamenti,  analiticamente  documentati  in rapporto agli
          effettivi  costi  di  gestione,   le   modalita'   per   la
          valutazione  dei danni, l'entita' della franchigia, che non
          potra' in nessun caso essere superiore  al  10  per  cento,
          nonche'  le  condizioni generali di polizza e l'impiego del
          corpo peritale, sono concordati annualmente,  entro  il  30
          novembre  dell'anno  precedente a quello cui i contratti si
          riferiscono, fra i consorzi delle societa' di assicurazione
          costituiti ai sensi dell'art.  21  della  legge  25  maggio
          1970, n. 364, e l'organismo nazionale di rappresentanza dei
          consorzi  di  difesa  di  cui  all'art.  11  della legge 15
          ottobre 1981, n. 590. L'accordo e'  approvato  con  decreto
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,   di    concerto    con    il    Ministro
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  entro  il  31 gennaio
          dell'anno successivo.
             8. Ove entro la data del 30 novembre di cui al  comma  7
          l'accordo    non   sia   stato   raggiunto,   il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  d'intesa
          con  il  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, convoca
          le parti su richiesta di una  di  esse,  per  favorirne  la
          stipula.  In  caso di mancato accordo si provvede, entro il
          31 gennaio dell'anno a cui le tariffe e  le  condizioni  di
          polizza  si  riferiscono,  a  stabilire  le  tariffe  e  le
          condizioni    medesime    con    decreto    del    Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
             9. Restano ferme le disposizioni  di  cui  all'art.  21,
          commi sesto e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364.
             10.  E'  costituito  un  Fondo per la gestione del corpo
          peritale, alimentato con una percentuale delle somme dovute
          a titolo di caricamento, concordata fra i soggetti  di  cui
          al   comma   7   e  approvata,  con  decreto  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
          concerto  con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
          Il Fondo, gestito pariteticamente  dai  predetti  soggetti,
          provvede  al  pagamento  delle  spese peritali nonche' alla
          formazione e aggiornamento del corpo peritale. Con  decreto
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,   di    concerto    con    il    Ministro
          dell'agricoltura   e   delle  foreste,  da  emanarsi  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  e'  attribuita  al  Fondo la personalita'
          giuridica e sono stabilite le norme per la gestione  ed  il
          finanziamento del Fondo medesimo".
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Per  il  testo dell'art. 9 della legge n. 185/1992 si
          veda in nota al titolo.
             - Il comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
          Note all'art. 1:
             -   La   legge   n.  364/1970  istituisce  il  Fondo  di
          solidarieta' nazionale in agricoltura.
             - La legge n. 590/1981 concerne nuove norme per il Fondo
          di solidarieta' nazionale.
             - La legge n. 185/1992 riguarda la nuova disciplina  del
          Fondo di solidarieta' nazionale.
             - Il regolamento CEE n. 3932/92 della Commissione del 21
          dicembre  1992,  relativo  all'applicazione  dell'art.  85,
          paragrafo 3, del Trattato a talune  categorie  di  accordi,
          decisioni   e   pratiche   concordate   nel  settore  delle
          assicurazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 398 del 31 dicembre 1992.