IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina sul Fondo di solidarieta' nazionale; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, del Consiglio del 18 giugno 1992, concernente disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto l'art. 127 del citato decreto legislativo n. 175 del 1995 che stabilisce le procedure per l'emanazione di una normativa sostitutiva dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale 21 marzo 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996; Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Rischi assicurabili 1. Il presente articolo disciplina i contratti di assicurazione per i quali e' ammesso il contributo dello Stato. 2. I consorzi di difesa di cui alle leggi 25 maggio 1970, n. 364, e 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate ed integrate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per il raggiungimento delle finalita' associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedono direttamente, con societa' di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi: a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversita' atmosferiche; b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversita' atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversita' atmosferiche, i danni alla qualita', nonche' quelli causati da epizoozie; c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversita' atmosferiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione. 3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, sentite le regioni, le province autonome e l'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa, di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture e le fitopatie, nonche' le garanzie oggetto dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. 4. I contratti di cui al comma 2 sono stipulati con societa' di assicurazione singole o partecipanti a consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione, ai sensi del regolamento CEE n. 3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 185/1992 (Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale) e' il seguente: "Art. 9 (Contratti di assicurazione). - 1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate ed integrate dalla presente legge, possono, per il raggiungimento delle finalita' associative, deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci, con societa' di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi: a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversita' atmosferiche; b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversita' atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversita' atmosferiche, i danni alla qualita' nonche' quelli causati da epizoozie; c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversita' atmosferiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione. 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi, sentite le regioni e le province autonome nonche' i soggetti di cui all'art. 21, comma primo, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture e le fitopatie che possono essere oggetto dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. 3. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati da societa' di assicurazione aderenti ad uno dei consorzi costituiti ed operanti con le modalita' previste dall'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364. 4. I rischi che le societa' di assicurazione, aderenti ai consorzi di cui al comma 3, assumono con la stipulazione dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo debbono essere ceduti ai consorzi stessi ai sensi del citato art. 21, commi quarto e quinto, della legge 25 maggio 1970, n. 364. 5. Sono raddoppiate, con riferimento alle singole percentuali del rapporto sinistri-premi, le aliquote di accantonamento stabilite dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 341 del 12 dicembre 1981, in base alle quali le societa' di assicurazione autorizzate a termini del comma 3 del presente articolo sono tenute ad integrare, alla fine di ciascun esercizio, la riserva dei premi per i rischi in corso. E' elevata al 50 per cento la percentuale dell'ammontare dei premi lordi dell'esercizio, dedotte le imposte a carico degli assicurati, al di sopra della quale cessa l'obbligo dell'accantonamento integrativo. Sono del pari raddoppiate, per ciascuna percentuale del rapporto sinistri-premi, le aliquote di utilizzo in base alle quali le imprese devono utilizzare l'accantonamento integrativo. L'importo dell'integrazione della riserva dei premi non costituisce imponibile ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le suindicate aliquote possono essere modificate. 6. Nel caso in cui per due anni consecutivi gli indennizzi complessivi pagati dalle societa' di assicurazione aderenti ai consorzi di cui al comma 3 superino l'importo dei premi percepiti, esclusi gli oneri di caricamento e compresa la percentuale di utilizzo, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 5, dell'ammontare dell'accantonamento integrativo stabilito dal medesimo comma 5, lo Stato interviene per il tramite del Fondo di cui all'art. 1, nei limiti del 5 per cento delle disponibilita' dello stesso, quale riassicuratore in eccesso dei sinistri globali al 30 per cento del disavanzo dichiarato ed accertato con riferimento all'ultimo anno. Alla relativa assegnazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) provvede con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'INA retrocede il relativo importo fra le societa' partecipanti ai consorzi secondo un piano di riparto formato in base alla partecipazione di ciascuna societa' alla formazione del disavanzo globale. 7. Le tariffe dei premi, distinte per prodotti e per comune, nella loro articolazione in premi puri e caricamenti, analiticamente documentati in rapporto agli effettivi costi di gestione, le modalita' per la valutazione dei danni, l'entita' della franchigia, che non potra' in nessun caso essere superiore al 10 per cento, nonche' le condizioni generali di polizza e l'impiego del corpo peritale, sono concordati annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui i contratti si riferiscono, fra i consorzi delle societa' di assicurazione costituiti ai sensi dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. L'accordo e' approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 8. Ove entro la data del 30 novembre di cui al comma 7 l'accordo non sia stato raggiunto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, convoca le parti su richiesta di una di esse, per favorirne la stipula. In caso di mancato accordo si provvede, entro il 31 gennaio dell'anno a cui le tariffe e le condizioni di polizza si riferiscono, a stabilire le tariffe e le condizioni medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 9. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21, commi sesto e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364. 10. E' costituito un Fondo per la gestione del corpo peritale, alimentato con una percentuale delle somme dovute a titolo di caricamento, concordata fra i soggetti di cui al comma 7 e approvata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Fondo, gestito pariteticamente dai predetti soggetti, provvede al pagamento delle spese peritali nonche' alla formazione e aggiornamento del corpo peritale. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' attribuita al Fondo la personalita' giuridica e sono stabilite le norme per la gestione ed il finanziamento del Fondo medesimo". Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 185/1992 si veda in nota al titolo. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Note all'art. 1: - La legge n. 364/1970 istituisce il Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura. - La legge n. 590/1981 concerne nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale. - La legge n. 185/1992 riguarda la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale. - Il regolamento CEE n. 3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del Trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 398 del 31 dicembre 1992.